La Cassa Edile Regionale Toscana gestisce tre fondi previdenziali:

I fondi di previdenza complementare permettono ad operai, impiegati e quadri dell’edilizia di costruire una pensione aggiuntiva a quella dell’INPS.

Sono riservati a quei lavoratori a cui si applicano i contratti di lavoro dell’industria, della P.M.I., della Cooperazione e dell’Artigianato che siano assunti a tempo indeterminato, a tempo determinato per un periodo di almeno tre mesi, con contratto di formazione lavoro o con contratto di apprendistato nonché ai dipendenti delle associazioni sindacali ed imprenditoriali e degli enti paritetici del settore edile.

Non hanno fini di lucro: ciò significa che l’unica finalità è quella di fornire ai lavoratori associati le migliori prestazioni possibili.

Sono gestiti in forma democratica perché gli organi di amministrazione e di controllo sono eletti dai lavoratori e dalle imprese associati e quindi sono gli stessi soci che determinano le scelte sul funzionamento e sulla gestione del fondo pensione.

Si servono di società di gestione dei servizi amministrativi e di una banca depositaria che vigila sul patrimonio e ne controlla la corretta gestione.

I Fondi e tutte le società di cui si servono sono sottoposti al controllo di:

  • Società di Revisione di Bilancio
  • CONSOB
  • ISVAP
  • Banca d’Italia
  • COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione)

Questo sistema di controllo, unitamente a quello esercitato dai Revisori Contabili e dalla Banca depositaria, garantisce l’assoluta correttezza delle operazioni compiute sul patrimonio del Fondo.

Associarsi conviene perché:

  • al contributo proprio si aggiunge il contributo dell’impresa che altrimenti si perderebbe

  • si beneficia dei vantaggi fiscali

  • i lavoratori più giovani potranno godere di una pensione aggiuntiva o di una pensione più un capitale costruita con piccoli versamenti mensili

  • i lavoratori meno giovani, più vicini alla pensione, potranno riscuotere, al momento del pensionamento, quanto hanno accumulato sotto forma di capitale.

Iscrizione

L’iscrizione è volontaria e gratuita: ogni lavoratore può liberamente decidere se aderire o meno.

Aderire è un diritto: nessuno può impedire al lavoratore di esercitare tale scelta!

L’iscrizione decorre dal giorno in cui il lavoratore sottoscrive il modulo di adesione e l’impresa ne prende atto apponendo timbro e firma sul modulo stesso.

Il lavoratore che cambia azienda, passando ad altra con gli stessi contratti edili industria o artigianato, rimane iscritto al Fondo, comunica alla Cassa Edile il cambiamento ed impegna automaticamente la nuova azienda a versare i contributi al fondo.

Il lavoratore, quando si iscrive, s’impegna a rimanere associato per un periodo di tempo minimo che è di almeno cinque anni dalla data di nascita del Fondo, oppure di almeno tre anni dalla data di iscrizione. Questa permanenza minima deriva da disposizioni di legge.

L’iscritto che perde i requisiti di partecipazione al fondo (perdita del lavoro, passaggio ad altro settore di attività) può riscattare il capitale oppure trasferirlo ad un altro fondo pensione.

Ogni anno viene prelevata dalla contribuzione complessiva individuale una somma minima, decisa annualmente dall’assemblea dei soci, per le spese di gestione del Fondo.

Contribuzione

Il lavoratore che si associa al Fondo si impegna a versare un contributo detratto dalla sua busta paga, a partire dal mese successivo a quello dell’adesione, che attualmente è pari all’1% della retribuzione valida ai fini del calcolo del TFR.

Con l’adesione del lavoratore anche l’azienda è impegnata a:

  • versare un contributo di pari importo (1%). Soltanto chi si associa al Fondo può avere questo contributo; chi non si associa non può godere di trattamenti sostitutivi di tale contributo
  • versare tutto il TFR che maturerà da quel momento in avanti se il lavoratore ha iniziato a lavorare (per la prima volta) dopo la data del 28 aprile 1993, oppure una parte del TFR (il 18%), se ha iniziato la propria vita lavorativa prima di tale data.

Il lavoratore può aumentare il proprio contributo attraverso la “contribuzione volontaria” entro certi limiti dettati dalla normativa fiscale.

Concretamente, il lavoratore può incrementare il proprio contributo di:

  • 0,48% se versa il 18% del TFR
  • 10% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, se si versa il 100% del TFR

Naturalmente, l’azienda continua a versare soltanto il contributo di importo pari all’1%.

I contributi versati dal lavoratore sono deducibili fiscalmente. Ciò significa che il lavoratore iscritto al Fondo gode di un beneficio immediato.

Prestazioni garantite

Il lavoratore ha diritto a percepire la pensione complementare se esistono a determinati requisiti; in assenza di tali requisiti il lavoratore riscuote quanto maturato sotto forma di capitale.

Pensione complementare di vecchiaia

Le condizioni per poterla percepire sono:

  • compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e richiesta all’INPS della stessa in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • almeno dieci anni di anzianità al Fondo (vale come anzianità anche quella maturata in altri fondi da cui il lavoratore si è trasferito).

Pensione complementare di anzianità

Le condizioni per poterla percepire sono:

  • richiesta all’INPS della pensione di anzianità in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • almeno 15 anni di anzianità al Fondo (vale come anzianità anche quella maturata in altri fondi da cui il lavoratore si è trasferito).

Al momento del pensionamento il lavoratore associato al Fondo può scegliere fra le seguenti opzioni:

  • rendita vitalizia calcolata su tutto il maturato;
  • rendita vitalizia calcolata su una parte del maturato (almeno il 50%) e riscossione del rimanente sotto forma di capitale (facendo attenzione al fatto che se quanto riscosso sotto forma di capitale è superiore ad un terzo del maturato non si gode di determinati benefici fiscali);
  • la rendita vitalizia (pensione) può essere anche reversibile a scelta del lavoratore.

Altre prestazioni

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione (licenziamento, cessazione dell’attività dell’azienda, cambiamento di attività, ecc.) il lavoratore può scegliere fra le seguenti possibilità:

  • riscatto del capitale. Va precisato che in caso di dimissioni volontarie o licenziamento individuale il riscatto del capitale sarà tassato con aliquota progressiva individuale;
  • trasferimento ad altro fondo pensione (nel caso in cui si trova lavoro in un’azienda che applica un diverso CCNL per cui opera un diverso fondo pensione);
  • permanenza nel Fondo in assenza di contribuzione (conviene, quando si vuole trovare un nuovo lavoro nel settore edile oppure quando manca poco tempo alla pensione e si vuole usufruire del trattamento pensionistico complementare garantito dal Fondo). In questo caso il capitale continua a rivalutarsi anche in assenza di nuovi contributi.

In caso di decesso del lavoratore prima del pensionamento, il Fondo garantisce la riscossione del maturato da parte del coniuge, figli, genitori a carico) o, in mancanza di questi, ad un diverso beneficiario designato dal lavoratore.

In caso di necessità per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per spese mediche per sé o per i familiari fiscalmente a carico, il lavoratore associato al Fondo con almeno otto anni di partecipazione al fondo, può ottenere l’anticipazione fino al 100% del maturato.

I lavoratori possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL che sono a loro disposizione per ogni possibile aiuto.